lunedì 30 marzo 2020

Coronavirus: arrivano anche a Calcinato i contributi del Governo

Il contributo complessivo assegnato al Comune di Calcinato dal governo con il Dpcm di ieri “per misure urgenti di solidarietà alimentare, legate alla conseguenze dell’emergenza COVID-19” è di  82 mila 899 euro e 50 centesimi.  
“Saranno i sindaci - ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentando l’iniziativa - a fare in modo che il sostegno nella forma di buoni-spesa arrivi il più in fretta possibile agli italiani”.

Chiediamo sin d’ora al sindaco Nicoletta Maestri di sapere in che tempi, con quali criteri e a quali famiglie verranno erogati tali denari a Calcinato.

domenica 29 marzo 2020

Coronavirus: contagi ancora in crescita

Secondo i dati diramati dal quotidiano bollettino di ATS alle ore 17 di oggi nel Comune di Calcinato sono state contagiate 61 persone dal coronavirus.
Di queste, 5 sono decedute e 56 sono positive.
In quarantena, ovvero in isolamento domiciliare, ci sono, oltre a quelle positive, altre 31 persone.

sabato 28 marzo 2020

Se non ci fosse amore non ci sarebbe dolore

Amici dolci e cari di questo breve viaggio, questa epidemia non è un battaglia fra la morte e la vita. Se l’epidemia ci sconvolge, non è perché ci porta la morte. È perché ci mette davanti agli occhi qualcosa che c’è comunque, ma di solito facciamo fatica a vedere: il fatto che, comunque, siamo mortali. Ciascuno di noi vorrebbe morire più tardi possibile, e giustamente ci diamo da fare per spostare quel momento un po’ più in là. Ma l’alternativa non è fra vivere e morire: l’alternativa è fra morire un poco prima o un poco dopo.
Io non trovo questo pensiero angosciante, al contrario, lo trovo estremamente rasserenante. Per questo vorrei condividerlo per chi sente come me. La vita è breve e ci siamo attaccati perché nonostante tutto la consideriamo bellissima. Ma è bellissima nella sua brevità, da assaporare ogni momento. Senza false e confusioni e illusioni che sia infinita.
Stiamo giustamente prendendo le misure che stiamo prendendo proprio perché ogni momento di vita è prezioso: è per allungare la vita degli altri e nostra che facciamo tutto quanto possiamo. Le misure drastiche sono quindi benvenute, stiamo combattendo insieme una battaglia per cercare di curare più persone possibile, ciascuno di noi fa la sua parte, qualche volta difficile, tutti insieme. Ma stiamo regalando attimi di vita in più a ciascuno di noi. Non stiamo difendendoci dalla morte: dalla morte non ci sono difese.
Ci ha sconvolto tutti vedere una fila di camion portare di 70 bare fuori dagli ospedali Bergamo. Ma in tempi normali, senza epidemia, credete che non ci siano 70 bare che escono ogni pochi giorni dagli ospedali di Bergamo? Ci sconvolge ascoltare che in Italia sono già morte dieci mila persone uccise dall’epidemia. Ma senza l’epidemia, in tempi normali, più o meno dieci mila persone persone muoiono comunque ogni settimana o ogni quindici giorni in Italia. Sono ancora più i morti per incidenti stradali ogni anno, che i morti per l’epidemia fin qui, in Italia.
Il motivo per il quale la mortalità in Italia è più alta che in Cina non è poi così strano: il virus colpisce tutti, ma molto di più le persone anziane, e in Cina di persone anziane ce ne sono moltissime meno: la popolazione è in media molto più giovane che in Italia, dove la natalità media si è molto abbassata. In più, un italiano ha un’aspettativa di vita di sette anni più lunga di un cinese. Pensate la fortuna di essere italiani: ciascuno di noi, in media, ha sette anni di vita in più. Sette anni di preziosa vita in più. L’epidemia sta rosicchiando via un poco di questo margine di privilegio.
La vita non è statistica: ogni persona cara che ci lascia è un dolore. Ogni persona che parte è un dolore per qualcuno. Ma questo dolore c’è sempre comunque: è parte della vita, non possiamo evitarlo. E anche il dolore della perdita è buono: perché è il segno dell’amore che ci lega gli uni agli altri. Se non ci fosse amore non ci sarebbe dolore. Questa epidemia non è la morte che arriva: è solo la morte che c’è sempre stata, e si fa vedere un po’ più del solito. Combattiamola con tutte le nostre forze, ma senza terrori, perché la vita è preziosa e stiamo solo dandoci da fare per averne tutti un po’ di più.
Carlo Rovelli

mercoledì 25 marzo 2020

Con i metalmeccanici, per la salute di tutti

Oggi i metalmeccanici scioperano per protestare contro chi li costringe a lavorare in questa situazione emergenziale, diventando potenziali, incolpevoli diffusori del Coronavirus, come accade a oltre la metà degli altri lavoratori italiani.
Se si vuole salvaguardarne la salute, contenere l’estensione dei contagi e fermare la strage di un’intera fascia della popolazione, devono rimanere aperte solo le aziende che svolgono attività davvero indispensabili per la salute e l’esistenza materiale delle persone. Tutto il resto va fermato subito.
Ancora una volta la mobilitazione operaia sembra l’unica arma in grado di battere lo sconsiderato pacchetto di interessi economici e politici che continua ad anteporre gli affari ai diritti costituzionali alla salute e alla vita.

martedì 24 marzo 2020

Coronavirus: a Calcinato si continua a morire

Secondo i dati diramati dal quotidiano bollettino di ATS alle ore 17 di oggi nel Comune di Calcinato sono state contagiate 52 persone dal coronavirus.
Di queste, 5 sono decedute e 47 sono positive.
In quarantena, ovvero in isolamento domiciliare, ci sono, oltre a quelle positive, altre 115 persone.

lunedì 23 marzo 2020

Lo spettacolo della morte resa frequente

Ai mali s'aggiunga il sentimento de' mali, la noia e la smania della prigionia, la rimembranza dell'antiche abitudini, il dolore di cari perduti, la memoria inquieta di cari assenti, il tormento e il ribrezzo vicendevole, tant'altre passioni d'abbattimento o di rabbia, portate o nate là dentro; l'apprensione poi e lo spettacolo continuo della morte resa frequente da tante cagioni, e divenuta essa medesima una nuova e potente cagione. E non farà stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto a segno di prendere aspetto e, presso molti, nome di pestilenza: sia che la riunione e l'aumento di tutte quelle cause non facesse che aumentare l'attività d'un'influenza puramente epidemica; sia (come par che avvenga nelle carestie anche men gravi e men prolungate di quella) che vi avesse luogo un certo contagio, il quale ne' corpi affetti e preparati dal disagio e dalla cattiva qualità degli alimenti, dall'intemperie, dal sudiciume, dal travaglio e dall'avvilimento trovi la tempera, per dir così, e la stagione sua propria, le condizioni necessarie in somma per nascere, nutrirsi e moltiplicare (se a un ignorante è lecito buttar là queste parole, dietro l'ipotesi proposta da alcuni fisici e riproposta da ultimo, con molte ragioni e con molta riserva, da uno, diligente quanto ingegnoso) (Del morbo petecchiale... e degli altri contagi in generale, opera del dott. F. Enrico Acerbi, Cap. III, _ 1 e 2.): sia poi che il contagio scoppiasse da principio nel lazzeretto medesimo, come, da un'oscura e inesatta relazione, par che pensassero i medici della Sanità; sia che vivesse e andasse covando prima d'allora (ciò che par forse più verisimile, chi pensi come il disagio era già antico e generale, e la mortalità già frequente), e che portato in quella folla permanente, vi si propagasse con nuova e terribile rapidità. Qualunque di queste congetture sia la vera, il numero giornaliero de' morti nel lazzeretto oltrepassò in poco tempo il centinaio.
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi

domenica 22 marzo 2020

Tav: cantieri ancora aperti?

In questi giorni si ferma tutto, ma non i cantieri per il Tav che, tra Calcinato, Lonato e Desenzano, sembrano essere ancora attivi.
Sull'argomento il Coordinamento No Tav Brescia-Verona ha inoltrato un esposto alle autorità sanitarie, allegando alcune fotografie che segnalano addetti ai cantieri al lavoro senza mascherine sanitarie e in gruppi, con contatti ravvicinati a tiro di contagio. 
I comitati che si oppongono alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità chiedono con forza: “Come mai gli operai, ripresi soltanto alcuni giorni fa, stanno lavorando senza protezioni? Come mai non rispettano le distanze di sicurezza? Gli autisti in ingresso al cantiere sono stati informati di non scendere dai camion, come da decreto, soprattutto considerando che gli operai in cantiere non portano mascherine e si ammassano in gruppi?”.

sabato 21 marzo 2020

Al passar della falce

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Nè la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, “no!” disse: “non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete.” Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: “promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così.”
Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: “addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri.” Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi,” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato.certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, chè, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, “no!” disse: “non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete.” Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: “promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così.”
Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: “addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri.” Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi,” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.”
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato.

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi

venerdì 20 marzo 2020

Ciao, Gino!

Stamattina alla Casa di Riposo di via Salvo d’Acquisto 5 è spirata una figura leggendaria per Calcinato, Angelo Giorgio Scalvini, da tutti conosciuto come Gino, uno degli ultimi sopravvissuti all’eccidio nazista della Divisione Acqui a Cefalonia, una epopea che nel 2003 aveva condensato con accenti commoventi fa nella pubblicazione del suo diario "Prigioniero a Cefalonia" (uscito per i tipi di Mursia editore), volume tuttora apprezzatissimo da critica e pubblico. 
Nato nel 1923, Gino fu assegnato alla Acqui il 13 gennaio 1943: l'8 settembre aveva vent'anni e si trovava con i suoi commilitoni a Itaca. Il 9 a Samo partecipò alla leggendaria "consultazione referendaria", pronunciandosi con i commilitoni per la resistenza al nemico che in quelle ore stava invadendo la patria. La repressione fu durissima e costò ai nostri quasi 1.500 morti in battaglia, 5.000 giustiziati, 3.000 prigionieri destinati poi a scomparire negli abissi marini a bordo delle navi tedesche che urtarono nelle mine disseminate un po' ovunque. In totale i soldati morti furono 9.406.
Gino trascorse la notte successiva al massacro appostato su un albero a pochi metri dal mare. In seguito saltò con altri militari su una scialuppa di salvataggio, affrontando poi disavventure infinite. Catturato dai tedeschi, fu caricato su un treno insieme ad altre centinaia di prigionieri: destinazione prima Barauka, in Bielorussia, poi Riga, poi Danzica. Infine il ritorno a casa, su mezzi di fortuna. A Calcinato giunse, stremato nel fisico e con la morte nel cuore, il 10 settembre 1945. Ma più forte delle strazianti immagini che aveva negli occhi fu la voglia di ricominciare, l'indistruttibile attaccamento alla vita, che per il reduce significherà una famiglia e un lavoro ai quali ha dedicato i lunghi e gioiosi anni dalla ricostruzione ad oggi.
Per decenni, finché la salute glielo ha consentito, Gino ha partecipato da protagonista a tutte le commemorazioni di quella tragedia che segnò l’inizio della Resistenza militare italiana al nazifascismo. Infaticabile la sua opera di testimonianza nelle scuole di tutta Italia a perenne monito nei confronti delle nuove generazioni.
Sovente evocava le drammatiche vicende che si trovò a vivere in versi carichi di emozioni: “Scende nella notte la neve/ sul dur treno./ Gemo dal freddo/ pensando alla sorte/ che m’ha portato sì grande dolor./ Vola il pensiero alla mamma./ E poi desolato mi metto a dormir.” sono quelli scelti per il necrologio affisso in paese.
Nel rispetto dell'ordinanza governativa per contenere il coronavirus, la benedizione si terrà in forma strettamente privata lunedì 23 marzo alle ore 10.30 al cimitero di Calcinato, dove Gino verrà poi sepolto.

giovedì 19 marzo 2020

Coronavirus: a Calcinato si estende il contagio

Secondo i dati diramati dal quotidiano bollettino di ATS alle ore 15 di oggi nel Comune di Calcinato sono state contagiate 39 persone dal coronavirus.
Di queste, 3 sono decedute e 36 sono positive.
In quarantena, ovvero in isolamento domiciliare, ci sono, oltre a quelle positive, altre 57 persone.

mercoledì 18 marzo 2020

Le grandi angosce

Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perchè, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s’attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po’ più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se tali spese toccassero alla città, o all’erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, ch’era andato di nuovo a metter l’assedio a quel povero Casale; faceva istanza il senato, perchè pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perchè trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a cui eran mancati i lavori. I decurioni cercavano di far danari per via d’imprestiti, d’imposte; e di quel che ne raccoglievano, ne davano un po’ alla Sanità, un po’ a’ poveri; un po’ di grano compravano: supplivano a una parte del bisogno. E le grandi angosce non erano ancor venute.
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi

martedì 17 marzo 2020

Autobiografia della nazione

Invece di invitare a studiare a pensare a capire
le ragioni di essere responsabili e solidali
i prominenti invitano i sudditi ad esporre
le bandiere alle finestre a cantare in coro l'inno e la filastrocca
a fare dal terrazzo e dal telefonino la simulazione rituale
delle oscene pagliacciate da locale notturno pornografiche e scioviniste
Invece di essere rigorosi nel linguaggio
sobri e precisi nelle informazioni
chiarire che occorre proteggere le persone piu' fragili
vomitano fiumi di retorica i prominenti
ululano "siamo in guerra" "sconfiggeremo il nemico"
mancano solo le reni spezzate e il bagnasciuga del duce
Invece di fare appello alle virtu' repubblicane
la dignita' umana il primato del bene comune l'amore che salva le vite
il rispetto di ogni persona l'accudimento del debole e del bisognoso
i prominenti convocano ai carnevali alla narcosi al saturnale
all'obbedienza pronta cieca assoluta e dissoluta
per mascherare la loro folle violenza la loro scellerata irresponsabilita'
Dopo aver devastato il servizio sanitario nazionale e con esso il diritto alla salute
dopo aver consentito ed attuato orgiastico il saccheggio del pubblico erario
e l'avvelenamento e la devastazione di quest'unico mondo vivente
dopo aver imposto il razzismo e la schiavitu'
giungendo fino all'orrore di cercar d'impedire di soccorrere i naufraghi
contemplano le rovine suonando la cetra e invitando al karaoke
Ed alla barbarie di un ceto dominante di rapinatori dementi
fa da specchio la grottesca stoltezza di chi sa stare piu' senza respirare
che senza discoteca e turismo predatorio e rombanti motori e teleschermi giganti
da cui il grande fratello il piccolo padre il conte zio il padrone mastigoforo
e tutti gli araldi del machiavellismo degli stenterelli
invitano a un tempo alla marcia in ordine chiuso ed alla gozzoviglia
In questo momento apocalittico di decisione e di verita'
tu non metterti al seguito dei potenti tu non subirne l'intimidazione
tu fa' la cosa giusta perche' e' giusta
e giusta e' l'azione che salva le vite
giusta e' l'azione che non uccide non ferisce non minaccia non abbandona
non nega aiuto a chi chiede aiuto giusta e' la scelta della misericordia
Salvare le vite e' il primo dovere
pensare con la propria testa dire la verita' ascoltare con attenzione
non mettere in pericolo nessuno non abbandonare nessuno prendersi cura del mondo
opporsi alla violenza alla menzogna alla morte condividere il bene ed i beni
riconoscere il diritto di ogni persona alla vita alla dignita' alla solidarieta'
siamo una sola umanita' ognuno e' responsabile di tutto
solo la nonviolenza puo' salvare l'umanita' dalla catastrofe
Sii tu l'umanita' come dovrebbe essere
chi salva una vita salva il mondo


Geremia Cattristi

lunedì 16 marzo 2020

Coronavirus: aumentano i contagi a Calcinato

Secondo i dati diramati dal quotidiano bollettino di ATS alle ore 14 di oggi nel Comune di Calcinato sono state contagiate 32 persone dal coronavirus. Di queste, 2 sono decedute e 30 sono positive.
In questi giorni di emergenza epidemiologica, dopo il Centro diurno per disabili gestito dalla cooperativa di solidarietà sociale La Sorgente in via Romanelli a Ponte San Marco, da mercoledì 18 marzo chiuderà anche l’isola ecologica comunale per la raccolta dei rifiuti in via Baratello.
Ridotti invece in municipio gli orari dell’Ufficio servizi demografici, aperto solo il lunedì, martedì, giovedì e venerdi dalle 8.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; l’accesso da parte del pubblico è possibile solo previo appuntamento
Frattanto il Comune ha avviato positivamente il servizio di distribuzione di alimenti e farmaci per le case di chi ne ha bisogno. In collaborazione con la Protezione Civile il sindaco Nicoletta Maestri informa che è prevista “la consegna della spesa o di pasti preconfezionati e farmaci a domicilio per le persone poste in quarantena o isolamento domiciliare dalle autorità sanitarie locali e anziani non autosufficienti o affetti da  patologie croniche o con multimorbilità, che siano prive di una rete familiare o di vicinato”.
Per la richiesta di farmaci è l’interessato a contattare prima il proprio medico di famiglia per la prescrizione specificando la necessità del servizio a domicilio e poi l’Ufficio servizi sociali per concordare la consegna. Per i generi di prima necessità, sempre l’Ufficio servizi sociali è a disposizione. Il numero attivo è lo 030/9989221 dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì. Successivamente le consegne verranno effettuate dai volontari della Protezione Civile (in divisa e con tesserino di riconoscimento) dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 20. L e spese saranno anticipate dall’amministrazione comunale e quindi non verrà per il momento richiesto denaro.

domenica 15 marzo 2020

Coronavirus: i dati a Calcinato

Secondo i dati diramati dal quotidiano bollettino di ATS alle ore 17 di oggi nel Comune di Calcinato sono state contagiate 25 persone dal coronavirus.
Di queste, 2 sono decedute e 23 sono positive.
In quarantena, ovvero in isolamento domiciliare, ci sono, oltre a quelle positive, altre 153 persone.

mercoledì 11 marzo 2020

E' morta Laura Melchiori

Dopo lunga malattia ieri ci ha lasciati all’età di 91 anni Laura Melchiori, che con affetto ricordiamo come una donna tutta d'un pezzo.
Cresciuta in una famiglia antifascista - il padre Leopoldo fu costretto a rifugiarsi dallo zio prete a Bedizzole per sottrarsi ai repubblichini - dopo la laurea fece una lunga e brillante carriera a livelli dirigenziali nel settore export di una nota azienda farmaceutica. Una volta in pensione, fu presidente della Casa di Riposo dal 1991 al 1995, assessore ai servizi sociali dal 1995 al 2004 e consigliere comunale dal 1999 al 2004. Ispirandosi ai valori del cattolicesimo democratico, seppe generosamente mettere a disposizione le sue competenze e risorse nella complessa opera di modernizzazione dei servizi e delle strutture dedicati alla solidarietà sociale in paese.
Cessato l’impegno politico, continuò le proprie attività di volontariato nelle reti locali di prossimità, facendo scuola di italiano alle signore straniere e a i loro figli. Di lei i cittadini apprezzarono la lungimiranza, l’apertura mentale e la serietà con cui operò per il bene comune.
In queste ore di emergenza epidemiologica, per le disposizioni di legge la comunità non può porgere l’ultimo corale saluto a questa figura pubblica. Tuttavia attraverso il telefono e i social media sono in molti a stringersi attorno alla cognata Lucia e alle nipoti Vittoria e Michela. Nel rispetto dell'ordinanza governativa per contenere il coronavirus, alla presenza del labaro municipale la benedizione si terrà in forma strettamente privata nella sua casa di via Garibaldi 14, dopodiché la salma partirà giovedì 12 marzo alle ore 10.30 per il Tempio Crematorio di Mantova.

domenica 8 marzo 2020

Coronavirus: siamo in zona rossa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del IO marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’ attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
11) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di Wl metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato l;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3, L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’ isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto dì spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente ilmedìco di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni,
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo l, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.
ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’ articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri IO marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.