IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio
2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del IO marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul
territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’ attuazione
dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i
Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i
profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,
sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita
dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta
che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o
internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da
parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di
ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera
r);
1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi
in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi,
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività;
11) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche
in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le
attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per
i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione
specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono
inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario,
ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della
protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità
a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle
18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni
per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla
lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un
metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate
strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico,
nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le
attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento
a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti
all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni
per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di Wl metro di cui all’allegato l lettera d), con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In
presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere
chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti
vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’ attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori
di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è
disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le
prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è
altresì differita a data successiva al termine di efficacia del
presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a
carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell
‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da
quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore
garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee
ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e
coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università
per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono
esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con
l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie,
nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della
difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita
la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado
per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio
1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione
di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività
didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli
studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente
al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di
ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali
al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze
connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la
partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e
in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti
di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto
soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale
sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo
degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della
struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata
dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione
della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute,
d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento
dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo
supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19,
anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i
protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative
di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità
telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista
dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato
il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la
libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure
alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus.
ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette
da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui
all’allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il
proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13
aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie di cui all’allegato l;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione
delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui
all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle
associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative
individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente
decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto,
purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso
il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,
n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private
sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di
cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo
aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei
dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con
apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei
contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero
unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito
dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e
recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni
di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile
dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del
viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una
adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle
misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di
assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre
il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il
soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini
INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio
2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal
lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS,
al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è
stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3, L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da
porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da
attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è
indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità
dell’ isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto dì spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente ilmedìco di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente,
per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in
sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto
dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020,
e successive modificazioni e integrazioni,
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle
misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente
il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui
all’articolo l, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da
parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si
avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto
degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.
ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data
dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori
di cui all’ articolo 1, ove per tali territori non siano previste
analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri IO marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.