1. la riduzione di due ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché di diminuire di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici., cosi come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:
• edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili,
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani,
nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
• edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
• edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
• edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione. cosi come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R.
74/2013. Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle
casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.
2. il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi
verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui
all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere
chiuse le porte di accesso ai locali medesimi (Edifici adibiti ad
attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita
all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.)Le disposizioni resteranno in vigore dalle ore 8 di mercoledì 16 dicembre 2015 fino alle ore 18 del 22 dicembre 2015, salvo eventuale proroga.
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