venerdì 5 marzo 2010

VENGO ANCH'IO NO TU NO! MA PERCHE'?

PROT. n. ______________

ORDINANZA N. 21

OGGETTO: ORDINANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE STATALI VIGENTI IN MATERIA DI OSPITALITA’ DEL CITTADINO STRANIERO E PER I CITTADINI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN TEMA DI ORDINE PUBBLICO DI PUBBLICA SICUREZZA E TUTELA IGIENICO-SANITARIA.

I L S I N D A C O

ravvisata la necessità, in conseguenza alle numerose comunicazioni di ospitalità di cittadini stranieri che vengono presentate, al fine di una sempre più efficace ed utile azione amministrativa di registrazione e verifica da parte degli uffici preposti, nonché al fine di promuovere adeguati meccanismi di coordinamento e di collaborazione nei confronti degli organi statali competenti, finalizzati al contrasto del fenomeno della clandestinità, di adottare misure mirate ad una più efficace gestione e a rendere più snello lo svolgimento dell’intero procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che i comuni e gli altri enti locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell’obiettivo di rimozione degli ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

CONSIDERATO che in conseguenza dell’ampliamento degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e dell’entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari all’interno degli stati membri, D. Leg.vo 06 febbraio 2007 n.30 (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall’11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Calcinato;

CONSIDERATO che di conseguenza all’entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata (D. Leg.vo 06 febbraio 2007 n.30), nel corso degli ultimi anni, si è registrato un significativo incremento dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione ;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed in particolare l’art. 7 in materia di obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro che impone l’obbligo nei confronti di chiunque fornisca alloggio od ospitalità a cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, di darne comunicazione entro le 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

CONSIDERATO che il comma 2° del sopra richiamato art. 7 del D. Leg.vo 286/1998, stabilisce quali siano gli elementi che la comunicazione deve comprendere e che quindi, al fine di garantire valida attuazione alla norma sopra citata, occorre disporre che alla presentazione di detta comunicazione, consegua una precisa e dettagliata attività di verifica in ordine alla presenza dei requisiti da dichiarare;

ATTESO che l’art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Leg.vo 25.07.98, n.286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

DATO ATTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono entrambi l’obbligo di registrare nell’anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che stabilisce la propria dimora abituale in un comune;

PRESO ATTO che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.” prevede all’art. 7 che il cittadino dell’unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, chi accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c);

DATO ATTO che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all’art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223;

CONSIDERATO che il comma 3° del citato art. 9 del D. Leg.vo 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l’applicazione della normativa sull’iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell’Unione europea, prevedendo nei confronti di quest’ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall’art. 29, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo 25 luglio 1998, n. 286;

ATTESO che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Leg.vo 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell’Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli artt. 50 commi 1 e 4 e 54 comma 1, del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

VISTO che l’art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo comunale finalizzato all’iscrizione anagrafica, non di rado sono emersi elementi relativi all’ordine, alla salute e alla sicurezza pubblica, che richiedono, ai sensi della normativa vigente e per scopi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’attivazione di ulteriori accertamenti e verifiche di competenza comunale e/o statale contestuali all’avvio del procedimento per l’iscrizione anagrafica;

ATTESO che nello specifico tali elementi attengono a carenze igienico – sanitarie afferenti al requisito dell’abitabilità degli alloggi ovvero ai limiti di affollamento rispetto alla normativa riferita alla superficie abitabile stabilita dal D.M. 05.07.1975;

RICONOSCIUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità per garantirne il suo esercizio, il Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza possa intervenire nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l’attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni poste a garanzia della salubrità e dell’abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all’anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

DATO ATTO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell’Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell’alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all’interdizione dell’utilizzabilità dell’alloggio indicato quale dimora abituale;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 200704163/15100/14865 del 6 aprile 2007 relativamente ai compiti di verifica demandati ai Comuni in ordine all’assenza o al venir meno delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario accertati nel corso degli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 30/2007 che prevede in tal caso la comunicazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di allontanamento;

RITENUTO che, per conseguire lo scopo di una maggiore efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sia opportuno rafforzare e promuovere adeguate forme di coordinamento tra i diversi organi ed uffici comunali nonché nei confronti degli organi statali competenti;

PRESO ATTO di quanto novellato dall’art. 1 comma 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che introduce la modifica all’art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 inserendo dopo il 1° comma quello seguente:”l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”;

PRESO ATTO altresì di quanto stabilito dall’art. 1 comma 19 della sopra richiamata Legge n. 94/2009, che sostituisce la lettera a) del comma 3 dell’art. 29 “Ricongiungimento familiare” del T.U. di cui al D. Leg.vo 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue:” 3 comma: Salvo che si tratti di rifugiato lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita'; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, stabilendo che nel procedimento per l’iscrizione e/o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228, consegua l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell’idoneità abitativa riferita all’immobile ove l’interessato intende stabilire la propria residenza;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Leg.vo 25.07.98, n. 286);

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

VISTO l’art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ;

VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO l’art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 05.07.1975 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

O R D I N A

che gli uffici comunali competenti a seguire i procedimenti amministrativi relativi alla comunicazione di ospitalità ovvero all’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente

del Comune di Calcinato, si attengano alle direttive di seguito specificate;

1) COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ DI CITTADINO STRANIERO:

- a seguito di presentazione della comunicazione di ospitalità presentata ai sensi del disposto di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 286/1998, oltre alla verifica in ordine alla presenza di tutti gli elementi previsti dal 2° comma dello stesso art. 7, si provveda a campione, a svolgere una verifica d’ufficio, volta ad accertare la corrispondenza in ordine a quanto dichiarato;

- l’insieme dei dati di tutte le comunicazioni di ospitalità continueranno ad essere trasmesse agli uffici preposti della Questura di Brescia;

- che oltre a quanto indicato sul modello attualmente utilizzato per detta comunicazione, vengano inserite con la formula di mero invito, due opzioni da compilare a cura dell’ospitante, con le quali si comunica all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza il periodo di durata dell’ospitalità (temporanea) ovvero in alternativa a tempo indeterminato;

- che la comunicazione di ospitalità debba prevedere obbligatoriamente l’indicazione da parte dell’ospitante della capienza abitativa dell’alloggio formatasi a seguito dell’ospitalità denunciata, presentando anche la certificazione di idoneità dell’alloggio, allo scopo dell’adeguamento della tassa asporto rifiuti urbani secondo i parametri previsti dalle norme regolamentari attuali;

- che una copia della comunicazione di avvenuta ospitalità, oltre che ad essere inviata alla Questura di Brescia, venga trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti di competenza;

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LEG.vo 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Ai fini di individuare in termini approssimativi la data di inizio di permanenza nel territorio nazionale, il cittadino comunitario dovrà produrre all’atto della richiesta d’iscrizione anagrafica il proprio codice fiscale rilasciato dall’Ufficio delle Entrate. Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

- certificazione di idoneità dell’alloggio rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale;

- regolare contratto di locazione dell’alloggio;

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l’ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’I.N.P.S. dello stesso;

- il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche

sotto forma di dichiarazione dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all’iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine autonoma ed indipendente e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all’individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2009 in euro 5.317,65 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi, art. 29, c. 3, lett. b) del D. Leg.vo 286/98 e successive modificazioni e adeguamenti normativi;

Tabella esemplificativa

Limite di reddito per numero componenti:

€ 5.317,65 Solo richiedente o richiedente + un familiare;

€ 10.635,30 Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari;

€ 15.952,95 Richiedente + quattro familiari e oltre.

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d’iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di

assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l’iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all’accertamento della dimora abituale – in merito alla quale verrà consegnato all’interessato il relativo certificato d’iscrizione. Quest’ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Leg.vo 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d’iscrizione anagrafica dell’interessato. Con riguardo ai cittadini dell’Unione attualmente iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla prima variazione di residenza, nei loro confronti non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione sopra indicata;

ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell’Unione, si applica il disposto dell’art. 7/3° comma del D. Leg.vo 30/2007;

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI

2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2, punto 2, del D. Leg.vo n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell’Unione in questione devono presentare, per l’iscrizione anagrafica, un documento d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato

membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.

Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, D. Leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità;

ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell’Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. Leg.vo n. 30/2007;

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell’ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell’anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Leg.vo. 286/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

a) passaporto in corso di validità con regolare visto per l’ingresso nel territorio nazionale;

b) permesso di soggiorno in corso di validità;

c) nell’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto, regolare ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo;

d) regolare contratto di locazione dell’alloggio;

e) attestazione di idoneità dell’alloggio;

f) attestazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite e documentate, di un importo pari o superiore all’assegno sociale consistente per l’anno 2009 in euro 5.317,65 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi.

- nell’ipotesi di iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti:

1) esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello Unico per l’immigrazione; 2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; . 3) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello Unico;

- nell’ipotesi di iscrizione anagrafica di richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti:

1) passaporto valido con regolare visto d’ingresso per ricongiungimento familiare;

2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello Unico;

6) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Calcinato si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

D I S P O N E

- in attuazione del disposto di cui all’art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall’art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

- che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, venga potenziata l’operatività del registro anagrafico della popolazione comunitaria ed extracomunitaria, (registro composto dalle schede individuali degli iscritti, indicanti la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno) al fine di una più puntuale e continuativa verifica sulla titolarità di soggiorno legale, quale condizione indispensabile al mantenimento dell’iscrizione;

- che contestualmente all’accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Calcinato da parte di chiunque ne presenti richiesta, qualora emergano circostanze gravemente preclusive della fruibilità dell’alloggio ai fini abitativi, l’ufficio accertatore fornisca ai competenti organi tecnici sanitari i dati e le informazioni necessarie per l’avvio dell’autonomo ed indipendente procedimento di verifica e controllo, in conformità alla normativa vigente;

- che ai fini del calcolo delle persone alloggiabili per ciascuna abitazione per il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio vengano applicati i parametri numerici stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/19638 del 26 novembre 2004, così riassunto nello schema appresso riportato:

IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO:

Per una persona Superficie minima mq. 28,81 fino a mq.33,60;

Per due persone Superficie minima mq. 33,61 fino a mq.43,35;

Per tre persone Superficie minima mq. 43,36 fino a mq. 60,35;

Per quattro persone Superficie minima mq. 60,36 fino a mq. 71,40;

Per cinque persone Superficie minima mq. 71,41 fino a mq. 79,05;

Per sei persone oltre mq. 79,06.

- che nell’ipotesi di richiesta d’iscrizione anagrafica avanzata da qualsiasi persona nei confronti della quale, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, si presuma uno status di pericolosità tale da porre a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Brescia senza per questo pregiudicarne la propria iscrizione nei termini di tempo utili stabiliti dalla legge per la definizione del procedimento qualora presenti i requisiti di legge previsti;

- che in tutte le attività di verifica e controllo, sopra descritte, dovrà sempre essere accertata l’esistenza del necessario titolo di godimento regolare dell’alloggio (possesso in proprietà, contratto di affitto, ecc.) e che sia stata presentata regolare comunicazione di ospitalità da parte del proprietario dell’alloggio.

- di istituire al fine di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n.200704163/15100/14865 del 06 aprile 2007, un’apposita commissione con finalità consultive, costituita dal Sindaco, da un funzionario dell’Ufficio Demografico e da un appartenente la Polizia Locale, con lo scopo di verificare nel corso degli adempimenti amministrativi di competenza comunale previsti dal D. L.vo n. 30/2007, l’assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario, inviandone in tal caso, debita informativa al Prefetto per i provvedimenti ad esso demandati in materia di allontanamento per motivi di sicurezza e di ordine pubblico;

I N C A R I C A

gli Uffici comunali e più precisamente il Corpo di Polizia Locale e L’Ufficio Demografico a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

A V V I S A

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Calcinato e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

A V V E R T E

che, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in alternativa entro 120 giorni avanti al Presidente della Repubblica;

Manda il presente provvedimento:

All’Ufficio Anagrafe;

Al Corpo Polizia Locale;

Al Comando Stazione Carabinieri;

Al Prefetto di Brescia;

Al Questore di Brescia.

Dalla Residenza Municipale lì 03.03.2010. IL SINDACO

Marika Legati

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