giovedì 26 settembre 2013

Respinto il ricorso di Aprica, la raccolta dei rifiuti resta a Garda Uno



Con la sentenza emessa lunedì 23 settembre la seconda sezione bresciana del Tar, presieduta da Giorgio Calderoni, ha respinto il ricorso proposto da Aprica spa contro il Comune di Calcinato nei confronti di Garda Uno spa per l'annullamento di due deliberazioni consiliari del 13 dicembre 2012, quella con la quale era stato affidato alla società di Padenghe il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti per 15 anni, e quella che autorizzava l’acquisto dello 0,1% del capitale di Garda Uno spa per un importo pari a 10mila euro.
 Il Comune di Calcinato, dopo aver praticato negli ultimi anni l’esternalizzazione della gestione del servizio di igiene urbana con l'affidamento proprio ad Aprica, aveva deciso di affidare il  servizio in house, con la scelta di aggregare il territorio comunale all’ambito già servito da Garda Uno. Ciò è stato inteso dal Tar “come una forma di attuazione anticipata del principio in base al quale lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica è organizzato in modo unitario all’interno di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala”.  Fra l'altro”le ragioni che rendono possibile l’affidamento in house sono state esplicitate dal Comune tramite apposita relazione” e “Garda Uno spa opera in regime di equilibrio economico-finanziario e non applica alcun margine di utile finalizzato a produrre dividendi”.
 Successivamente all’adozione delle deliberazioni impugnate, ma prima dell’udienza che ha deciso la causa, “il consiglio di amministrazione di Garda Uno spa ha approvato il 16 aprile 2013 alcune modifiche statutarie e il contestuale patto parasociale che rafforzano in modo significativo il ruolo dei soci minoritari e ultraminoritari”.
 In particolare “viene introdotto un comitato di coordinamento, diretta espressione della popolazione degli enti locali, che partecipa alle riunioni dell’organo amministrativo ed esprime pareri da cui l’organo amministrativo può discostarsi solo con congrua motivazione (hanno diritto di nominare un componente (su sette) del comitato i comuni e i raggruppamenti di comuni che rappresentino almeno il 15% della popolazione residente) e i firmatari del patto parasociale si impegnano a votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi prestati in uno specifico comune, in conformità alla volontà espressa dal comune direttamente interessato”.
 “Tali innovazioni – osserva il Tar - da un lato attribuiscono rilievo direttamente alla popolazione e dall’altro  assicurano a ciascun comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio. Si può quindi considerare pienamente dimostrata l’attuale esistenza di un controllo analogo esteso anche ai comuni con partecipazioni sociali minime”.

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